Mutui e covid-19: tutte le agevolazioni

Mutui e covid-19

A causa dell’emergenza Coronavirus dal 30 marzo è stato possibile richiedere il congelamento delle rate del mutuo per l’acquisto della prima casa per tutti coloro che hanno subito una riduzione dell’orario lavorativo, oppure la sospensione dell’attività o per chi attraversa un momento di grande difficoltà. Andremo oggi a vedere quali sono i requisiti necessari per attivarlo e la procedura da seguire per far inoltro di domanda di congelamento.

I casi che prevedono il congelamento

Tutti coloro che sono intestatari di un contratto di mutuo e che hanno subito una riduzione di orario per 30 giorni e per almeno il 20% oppure la sospensione per almeno 30 giorno sono elegibili per il congelamento. Questa misura riguarda, in modo indistinto, tutti gli intestatari di tutta Italia. Vediamo quali sono però i criteri da rispettare per ricevere il congelamento:

  • Il contratto deve essere stato stipulato da più di un anno rispetto alla data di richiesta della sospensione;
  • La sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro devono essere avvenute non oltre i tre anni precedenti alla richiesta;
  • Il capitale erogato del mutuo non può essere superiore a 400.000 euro;
  • Il mutuo deve essere stato stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale e non per un immobile di lusso;

Per i prossimi nove mesi la misura vale anche per autonomi (escluse le imprese, ma vale per ditte individuali ed artigiani) e liberi professionisti che dichiarano con autocertificazione di aver subito dal 21 febbraio in avanti per tre mesi una riduzione del fatturato medio giornaliero superiore al 33% rispetto a quello dell’ultimo trimestre 2019.

E sempre per le domande presentate fino al 17 dicembre 2020, sono ammessi alla sospensione anche i mutui che hanno beneficiato del Fondo di garanzia prima casa, normalmente esclusi dalla sospensione come tutti i mutui che hanno usufruito di agevolazioni pubbliche.

Come effettuare la richiesta di sospensione

Per inoltrare la domanda dovremmo rivolgerci direttamente alla nostra banca a partire dal 30 marzo 2020 e sarà necessario compilare un modulo dedicato. Oltre a questo dovremo consegnare alla banca anche la documentazione che attesti il rispetto dei requisiti previsti da cui avremo una risposta positiva o negativa dopo aver effettuato tutte le verifiche, entro 15 giorni. In caso di esito positivo la sospensione verrà attivata per i successivi 30 giorni lavorativi. Non potremo però richiedere questa sospensione nel caso di ritardo che sia superiore ai 90 giorni consecutivi nel pagamento delle rate. Il periodo di sospensione delle rate sarà per un massimo di 18 mesi che potrà anche essere divisibile in due periodi. Nel caso di richiesta per sospensione o riduzione dell’orario di lavoro il rinvio potrà essere: di massimo sei mesi per sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo compreso tra 30 e 150 giorni consecutivi;

di massimo 12 mesi per sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo compreso tra 151 e 302 giorni consecutivi; di massimo 18 mesi per sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo superiore a 302 giorni consecutivi. Il titolare del mutuo può fare più richieste per lo stesso mutuo se il periodo di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro persiste, fino ad arrivare ad un massimo di 18 mesi.